Disposizioni preliminari
Art. 6
In vigore dal 11 lug 1950
L'applicazione della tariffa doganale non esonera dalla osservanza delle disposizioni che vietano, limitano o altrimenti disciplinano la importazione, l'esportazione e il transito di determinate merci ai fini economici, ai fini della polizia sanitaria e fitopatologica, dell'igiene e della incolumità pubblica, della repressione delle frodi in commercio, della tutela e conservazione del patrimonio artistico nazionale, ecc. Le merci che, per disposizioni speciali, non possono essere introdotte nel territorio della Repubblica debbono essere riesportate a spese del destinatario. Parimenti a spese del destinatario, debbono essere riesportate o distrutte, nel termine prefisso dall'autorità competente, le merci che dall'autorità sanitaria sono giudicate nocivo alla salute pubblica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-07;442#art-dp-6