Disposizioni preliminari
Art. 8
In vigore dal 11 lug 1950
Qualora l'importazione di determinati prodotti, per effetto di sovvenzioni o di premi, diretti o indiretti, di qualsiasi natura, di cui beneficiano alla esportazione dal paese di origine o di provenienza, cagioni grave perturbamento nel rispettivo ramo del mercato nazionale, i dazi vigenti sui prodotti stessi, originari e provenienti da tale paese, possono essere aumentati di un coefficiente di compensazione della sovvenzione o del premio del quale detti prodotti hanno beneficiato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-07;442#art-dp-8