Art. 8
Disposizioni preliminari

Art. 8

8 / 42
In vigore dal 11 lug 1950
Qualora l'importazione di determinati prodotti, per effetto di sovvenzioni o di premi, diretti o indiretti, di qualsiasi natura, di cui beneficiano alla esportazione dal paese di origine o di provenienza, cagioni grave perturbamento nel rispettivo ramo del mercato nazionale, i dazi vigenti sui prodotti stessi, originari e provenienti da tale paese, possono essere aumentati di un coefficiente di compensazione della sovvenzione o del premio del quale detti prodotti hanno beneficiato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-07;442#art-dp-8