Disposizioni preliminari
Art. 21
In vigore dal 11 lug 1950
Le merci tassate a peso, importate alla rinfusa, salve le eccezioni di cui allo si daziano a peso netto. Per quelle il cui dazio sarebbe da riscuotere sul peso lordo, si comprende, nel peso della merce anche quello dei materiali (tavole, travicelli, paglia, ecc.) che servirono a tenerla assestata nei veicoli durante il trasporto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-07;442#art-dp-21