Disposizioni preliminari
Art. 19
In vigore dal 11 lug 1950
Nel caso di contestazione sul valore dichiarato, il Capo della Dogana, su richiesta dell'importatore, può sentire due periti, uno dei quali da lui designato, e l'altro scelto dall'importatore fra quelli compresi nelle liste approvate dalle Camere di commercio, industria e agricoltura.
Il Capo della Dogana può accettare il parere dei due periti, se questi sono concordi; ovvero servirsi dei risultati delle perizie per rettificare, a suo giudizio, il valore proposto dall'Ufficio.
Ove la vertenza non sia composta, la relazione dei periti e le
deduzioni del
Capo della Dogana faranno parte integrante del verbale di controversia, da redigersi a norma delle disposizioni richiamate nell'.
Ciascuna delle parti è tenuta a sostenere la spesa per il proprio perito. Al perito designato dalla Amministrazione la spesa è liquidata in base ad una tariffa delle spese di perizie, approvata dal Ministro per le finanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-07;442#art-dp-19