Disposizioni preliminari
Art. 17
In vigore dal 11 lug 1950
I dazi doganali di importazione sono commisurati, per le merci tassate ad valorem, sul valore che hanno le merci, poste al confine, al momento in cui viene operato lo sdoganamento, e cioè sul prezzo normale ed attuale delle merci, quale risulta dal prezzo all'origine, aumentato delle spese di carico, di imbarco, di trasporto e di assicurazione, di commissione e di ogni altra spesa sostenuta per la vendita, la spedizione e la consegna delle merci, fino al confine del territorio della Repubblica.
S'intende per prezzo normale ed attuale quello che può ritenersi convenuto, in condizioni di libera concorrenza, per merce posta al confine, in un atto di compravendita stipulato, indipendentemente da ogni altra obbligazione esistente fra compratore e venditore, nel giorno in cui è consegnata alla Dogana la dichiarazione prescritta dall' della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424 e si procede alla verificazione della merce.
Nel caso che la dichiarazione non sia immediatamente seguita dalla verificazione della merce, la dogana può non tener conto della variazione dei, prezzi sopravvenuta nei 15 giorni successivi alla data in cui la dichiarazione è stata consegnata.
È compreso nel valore imponibile della merce quello dei suoi recipienti interni ed esterni e degli imballaggi in genere che non siano soggetti al dazio loro proprio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-07;442#art-dp-17