Disposizioni preliminari
Art. 16
16 / 42In vigore dal 11 lug 1950
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il commercio con l'estero, e sentito il Comitato consultivo costituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 marzo 1947, n. 247, determinati prodotti possono essere ammessi, quando si esportano, alla restituzione del dazio e di altri diritti di confine pagati sulle materie prime impiegate nella loro fabbricazione.
Con le stesse norme possono essere modificate o abrogate le concessioni accordate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-07;442#art-dp-16