Capo VIII
Art. 45
In vigore dal 27 mag 1949
La Regione ha un proprio servizio di tesoreria.
Il tesoriere regionale è tenuto a rendere il proprio conto nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-45