Capo VIII

Art. 42

In vigore dal 27 mag 1949
Il Consiglio regionale approva il bilancio preventivo della legione entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere disposto se non con legge regionale e per periodi non superiori complessivamente a tre mesi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-42

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