Capo VIII

Art. 39

In vigore dal 3 nov 2006
Per la consegna dei beni dello Stato che passano alla Regione, da effettuarsi con decorrenza dal 1 gennaio 1950, compresi i redditi che matureranno da tale data, le Intendenze di finanza di Cagliari, Nuoro e Sassari, ciascuna per il territorio di sua competenza, entro tre mesi dalla costituzione della Giunta regionale compileranno: a) un elenco dei beni immobili di demanio pubblico; b) un elenco dei beni immobili patrimoniali dello Stato. Dagli elenchi saranno esclusi i beni del demanio marittimo nonché le strade statali e relative pertinenze e i beni demaniali e patrimoniali connessi a servizi di competenza statale e a monopoli fiscali o in uso all'Amministrazione militare. Gli elenchi stessi, convalidati dal Ministro per le finanze, saranno sottoposti, a cura, delle Intendenze, alla formalità della trascrizione ipotecaria e costituiranno titolo per la voltura catastale, da effettuarsi dopo l'immissione in possesso degli immobili. Pure in pendenza della formale esecuzione della voltura catastale, passeranno alla Regione con decorrenza dal 1 gennaio 1950 tutti gli oneri gravanti sui beni trasferiti alla Regione stessa, comprese le imposte e i tributi fondiari di qualsiasi natura. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 SETTEMBRE 2006, N. 267

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-39

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