Capo VIII
Art. 44
In vigore dal 22 lug 1956
La Ragioneria regionale esercita le funzioni delle Ragionerie centrali per la gestione dei fondi comunque scritti nel bilancio della Regione.
Il direttore della Ragioneria regionale è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il Presidente regionale.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 29 giugno-16 luglio 1956 n. 20 (in G.U. 1a s.s. 21/07/1956, n. 181) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale delle norme contenute nell'art. 44 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-44