Capo IX

Art. 49

In vigore dal 27 mag 1949
Fino all'approvazione del regolamento interno previsto dall' dello Statuto speciale, l'elezione del Presidente del Consiglio regionale sarà disciplinata dalle seguenti norme: Il Presidente è eletto con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, computando tra i votanti anche le schede bianche. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta si procede a votazione di ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti e riesce eletto quello che ha conseguito la maggioranza di voti: a parità di voti ha la preferenza il più anziano di età. Nello stesso modo si procede alla elezione del Vice presidente e successivamente, a maggioranza semplice, all'elezione di due segretari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-49

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