Capo IX
Art. 49
49 / 63In vigore dal 27 mag 1949
Fino all'approvazione del regolamento interno previsto dall' dello Statuto speciale, l'elezione del Presidente del Consiglio regionale sarà disciplinata dalle seguenti norme:
Il Presidente è eletto con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, computando tra i votanti anche le schede bianche.
Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta si procede a votazione di ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti e riesce eletto quello che ha conseguito la maggioranza di voti:
a parità di voti ha la preferenza il più anziano di età.
Nello stesso modo si procede alla elezione del Vice presidente e successivamente, a maggioranza semplice, all'elezione di due segretari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-49