Art. 49
Capo IX

Art. 49

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In vigore dal 27 mag 1949
Fino all'approvazione del regolamento interno previsto dall' dello Statuto speciale, l'elezione del Presidente del Consiglio regionale sarà disciplinata dalle seguenti norme: Il Presidente è eletto con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, computando tra i votanti anche le schede bianche. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta si procede a votazione di ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti e riesce eletto quello che ha conseguito la maggioranza di voti: a parità di voti ha la preferenza il più anziano di età. Nello stesso modo si procede alla elezione del Vice presidente e successivamente, a maggioranza semplice, all'elezione di due segretari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-49