Capo VIII
Art. 46
In vigore dal 27 mag 1949
Il rendiconto generale della Regione è diviso in due parti.
La prima parte riguarda il conto consuntivo del bilancio in relazione alla classificazione del preventivo.
La seconda parte riguarda il conto generale a valore del patrimonio della Regione con le variazioni subite.
Il conto generale del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità, del bilancio e quella patrimoniale.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-46