Capo VIII

Art. 46

In vigore dal 27 mag 1949
Il rendiconto generale della Regione è diviso in due parti. La prima parte riguarda il conto consuntivo del bilancio in relazione alla classificazione del preventivo. La seconda parte riguarda il conto generale a valore del patrimonio della Regione con le variazioni subite. Il conto generale del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità, del bilancio e quella patrimoniale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-46

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo