Capo VIII

Art. 41

In vigore dal 27 mag 1949
Per la compilazione, le variazioni e la gestione del bilancio di previsione e per il rendiconto generale della Regione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-41

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