Capo VIII

Art. 40

In vigore dal 27 mag 1949
L'Amministrazione regionale deve tenere l'inventario di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, nonché un elenco di tutti i titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio ed alla sua amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-40

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