Capo VIII

Art. 47

In vigore dal 27 mag 1949
Ai contratti della Regione riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni e appalti di opere si applicano le norme relative ai contratti dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-47

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