Capo IX
Art. 50
In vigore dal 27 mag 1949
Per la destinazione alla Delegazione regionale della Corte dei conti è collocate fuori ruolo un consigliere, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in eccedenza ai posti fuori ruolo previsti per i magistrati della corte dei conti.
Ai servizi della Delegazione può essere assegnato anche personale dei gruppi B e C e subalterno dipendente dall'Amministrazione regionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-50