Capo IX

Art. 55

In vigore dal 27 mag 1949
Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi delle Amministrazioni statali sono estese all'Amministrazione regionale sarda. Nei confronti della suddetta Amministrazione si applicano le disposizioni del testo unico e del regolamento approvate rispettivamente con regi decreti 30 ottobre 1933, nn. 1611 e 1612, e successive modificazioni, nonché gli del Codice di procedura civile. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parte l'Amministrazione dello Stato e le Amministrazioni regionali, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo. Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto d'interessi tra lo Stato e la Regione, questa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-55

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