Capo IX

Art. 58

In vigore dal 24 ago 1979
Il Comitato regionale di coordinamento trasporti deve essere sempre sentito per la concessione di nuovi autoservizi di linea per viaggiatori e merci, nonché per la modifica delle clausole vigenti di concessioni riguardanti le modalità di esercizio dei servizi medesimi. Ove s'intenda adottare un provvedimento disforme dal parere del Comitato regionale, dovrà farsi constare il motivo della diversa determinazione.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 ha disposto (con l'art. 64, comma 3) l'abrogazione dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250. Lo stesso decreto ha disposto (con l'art. 83, comma 3) che "le norme del presente decreto avranno effetto dalla data dell'entrata in vigore della legge di cui al primo comma, ad eccezione di quella contenuta nel precedente art. 24".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-58

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