Capo IX
Art. 61
In vigore dal 27 mag 1949
Dalla data di cessazione dell'Alto Commissariato per la Sardegna e fino al 31 dicembre 1949, il Rappresentante del Governo esercita, anche per gli affari in corso, le attribuzioni amministrative già spettanti all'Alto Commissario e alla Consulta regionale ai sensi del regio decreto 16 marzo 1944, n. 90, e successive modificazioni.
Nei riguardi delle funzioni di cui sopra la Ragioneria regionale e la Corte dei conti conserveranno le attribuzioni già esercitate presso l'Alto Commissariato, a norma dell' del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417 e dei decreti legislativi luogotenenziali 14 giugno 1945, nn. 414 e 428 e resterà ferma la competenza del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche della Sardegna, prevista dalle disposizioni legislative vigenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-61