Capo IX
Art. 51
In vigore dal 27 mag 1949
Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano alla Delegazione della Corte dei conti in Sardegna le norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento della corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le altre disposizioni relative alla Corte medesima.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-51