Capo IX

Art. 48

In vigore dal 27 mag 1949
Fino all'approvazione del regolamento previsto dall' dello Statuto speciale per la Sardegna, saranno applicate per la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze le norme contenute negli articoli 235, 237, 290, 292, 293, 294, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303 e 304 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dallo Statuto predetto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-48

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo