Art. 44
Capo VIII

Art. 44

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In vigore dal 22 lug 1956
La Ragioneria regionale esercita le funzioni delle Ragionerie centrali per la gestione dei fondi comunque scritti nel bilancio della Regione. Il direttore della Ragioneria regionale è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il Presidente regionale.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 29 giugno-16 luglio 1956 n. 20 (in G.U. 1a s.s. 21/07/1956, n. 181) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale delle norme contenute nell'art. 44 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-44