Art. 45
Capo VIII

Art. 45

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In vigore dal 27 mag 1949
La Regione ha un proprio servizio di tesoreria. Il tesoriere regionale è tenuto a rendere il proprio conto nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-19;250#art-45