Art. 7
In vigore dal 26 mar 1948
Tra il secondo e il terzo comma dell'art. 23 delle norme indicate nell' del presente decreto è inserito il comma seguente:
"Non è necessario procedere alla verifica secondo il comma precedente qualora le fondazioni vengano calcolate coi metodi seguenti:
a) per le fondazioni a blocco unico il massimo momento di rovesciamento non deve superare il valore dato dalla formula:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
b) per le fondazioni a piedini separati la base va dimensionata
in modo che la pressione sul terreno esercitata dalla parte compressa non superi 2 kg/cm cubi. Inoltre si deve eseguire la verifica a strappamento, tenendo conto di un volume di terra interessato costituito da un cono con generatrici a 30° sulla verticale: in queste condizioni il coefficiente di sicurezza allo strappamento nell'ipotesi più sfavorevole deve essere almeno uguale a 1,1".
Il terzo comma del medesimo art. 23 è modificato come segue:
"Nel caso di sostegni infissi nella roccia o in casi analoghi non si richiede l'osservanza di alcuna articolare prescrizione di calcolo"
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-01;63#art-7