Art. 5

In vigore dal 26 mar 1948
L'ultimo comma dell'art. 18 delle norme indicate nell' del presente decreto è modificato come segue: "Il complesso del dispositivo d'isolamento, comprese le parti metalliche (perni, attacchi, ecc.), deve avere un carico di rottura non minore del carico di rottura del conduttore".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-01;63#art-5

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