Art. 2

In vigore dal 26 mar 1948
All'art. 13 delle norme indicate nell' del presente decreto è aggiunto il seguente comma: "Nel caso di linee con tensione di esercizio uguale o superiore a 200 kV l'angolo suddetto può essere ridotto a 15°".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-01;63#art-2

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