Art. 1
In vigore dal 26 mar 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 82;
Visto il regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969, con il quale sono state approvate e rese obbligatorie le Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne;
Viste le varianti predisposte, per le norme predette, dal Consiglio nazionale delle ricerche, a mezzo del Comitato elettrotecnico italiano;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri per i trasporti, per i lavori pubblici, per l'industria e commercio, per le poste e le telecomunicazioni;
Decreta:
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Tra il secondo ed il terzo comma dell' delle Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne, approvate e rese obbligatorie con regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969, è inserito il seguente comma:
"Quando il calcolo delle fondazioni venga eseguito con un metodo suffragato dall'esperienza e con formule che tengano conto, anche implicitamente, del necessario grado di sicurezza, non è necessario procedere alla verifica secondo il comma precedente".
Il terzo comma dell' è modificato come segue:
"Nel caso di sostegni infissi nella roccia o in casi analoghi non si richiede l'osservanza di alcuna particolare prescrizione di calcolo".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-01;63#art-1