Art. 3
In vigore dal 26 mar 1948
Il secondo comma dell'art. 16 delle norme indicate nell' del presente decreto è modificato come segue:
"In casi eccezionali, e in particolare per linee a tensione uguale o superiore a 200 kV, l'organo competente del Ministero dei trasporti può consentire l'adozione di giunti di tipo speciale da esso approvato".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-01;63#art-3