Art. 8

In vigore dal 26 mar 1948
Il secondo comma dell'art. 41 delle norme indicate nell' del presente decreto è sostituito con il seguente: "In casi eccezionali, e in particolare per linee con tensione uguale o superiore a 200 kV, l'organo competente del Ministero dei lavori pubblici può consentire l'adozione di giunti di tipo speciale da esso approvato".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-01;63#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo