Art. 10
In vigore dal 26 mar 1948
Il secondo comma dell'art. 52 delle norme indicate nell' del presente decreto è modificato come segue "In casi eccezionali, e in particolare per linee con tensione uguale o superiore a 200 kV, l'organo competente del Ministero delle poste e telecomunicazioni può consentire l'adozione di giunti di tipo speciale da esso approvato".
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-01;63#art-10