Art. 11
In vigore dal 26 mar 1948
L'art. 64 delle norme indicate nell' del presente decreto è sostituito dal seguente:
"I conduttori della campata di attraversamento devono essere fissati secondo le norme dell'art. 13, salvo che si tratti di attraversamenti di linee elettriche a tensione uguale o superiore a 200 kV con linee elettriche a b. t. o con derivazioni di utenza, per i quali non è richiesto il dispositivo con doppia catena di isolatori".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-01;63#art-11