Art. 12
In vigore dal 26 mar 1948
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con quelle del presente decreto, che entrerà in vigore nel 30° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 febbraio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - CORBELLINI - TUPINI - TREMELLONI - D'ARAGONA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 132. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-01;63#art-12