Art. 9

In vigore dal 26 mar 1948
Il secondo comma dell'art. 51 delle forme indicate nell' del presente decreto è sostituito con il seguente: "I dispositivi per fissare i conduttori ai sostegni devono rispondere alle norme dell'art. 18, salvo che si tratti di attraversamenti di linee elettriche a tensione uguale o superiore a 200 kV con derivazioni telefoniche di abbonato, per i quali non è richiesto il dispositivo con doppia catena di isolatori".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-01;63#art-9

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