Art. 4

In vigore dal 26 mar 1948
Tra il quarto ed il quinto comma dell'art. 17 delle norme indicate nell' del presente decreto è inserito il seguente comma: "Si fa eccezione per le linee con tensione di esercizio uguale o superiore a 200 kV, per le quali è ammesso raggiungere nelle condizioni suddette il 50% dei carico di rottura; in tal caso si deve anche verificare che alla temperatura di + 15° C senza sovraccarico la sollecitazione del conduttore non superi il 30% del carico di rottura".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-01;63#art-4

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