Art. 12

Spese per compensi a personale estraneo

In vigore dal 21 lug 2001
1. Il Consiglio delibera la liquidazione dei compensi a favore del personale estraneo: a) nei casi previsti dall', comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche; b) per l'effettuazione dei compiti di studio, consulenze e relativo supporto strumentale che richiedano specifiche competenze non riscontrabili nelle figure professionali esistenti in organico, o non disponibili all'interno dell'Autorità al momento del conferimento dell'incarico. 2. I compensi per gli esperti iscritti ad albi professionali saranno corrisposti sulla base delle tariffe minime stabilite per le relative categorie professionali, mentre per gli altri professionisti o per i dipendenti pubblici sono stabiliti di volta in volta dal consiglio dell'Autorità. Il parere di congruità di cui all' non è richiesto. 3. I compensi in questione vengono liquidati previa dichiarazione del Presidente circa la regolarità dello svolgimento dell'incarico e sulla base di una relazione scritta presentata dall'esperto.
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