Art. 8
Requisiti e criteri di formazione del bilancio di previsione
In vigore dal 21 lug 2001
1. Le spese sono iscritte nel bilancio di previsione integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.
2. Non è consentita alcuna gestione di fondi al di fuori del bilancio.
3. Le spese iscritte nella competenza non possono superare, nel loro complessivo importo, il limite delle entrate corrispondentemente iscritte, ivi compreso l'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione.
4. Le entrate e le spese dell'Autorità, suddivise per centri di responsabilità amministrativa, sono ripartite secondo la classificazione prevista dall' della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-04-09;266#art-8