Art. 9

Presentazione e approvazione del bilancio di previsione

In vigore dal 21 lug 2001
1. Il documento di programmazione annuale ed il progetto di bilancio di previsione con i relativi allegati sono sottoposti, su proposta del dirigente generale della segreteria tecnica, entro il 30 novembre all'esame del Consiglio che, con propria deliberazione, li approva entro il 31 dicembre.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-04-09;266#art-9

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