Art. 11
Spese per rappresentanza, congressi, convegni, missioni
In vigore dal 21 lug 2001
1. L'Autorità può porre a carico del proprio bilancio:
a) le spese di rappresentanza, intendendosi per tali quelle fondate sull'esigenza di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei, in rapporto ai propri fini istituzionali;
b) le spese connesse alla organizzazione di congressi, convegni, simposi, tavole rotonde, seminari ed altre consimili manifestazioni, nonché alla partecipazione ai medesimi riferibile ai fini istituzionali dell'Autorità.
2. Le missioni in Italia e all'estero dei componenti l'Autorità sono deliberate dal Consiglio, quelle del personale e degli esperti sono autorizzate dal presidente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-04-09;266#art-11