Art. 7
Esercizio finanziario e bilancio di previsione
In vigore dal 21 lug 2001
1. L'esercizio finanziario dell'Autorità ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione finanziaria si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione.
3. Fatto salvo il principio dell'unità del bilancio, la relativa gestione si attua attraverso i centri di responsabilità amministrativa, per la cui individuazione si richiama, in quanto applicabile, il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-04-09;266#art-7