Art. 3

Gestione dei fondi

In vigore dal 21 lug 2001
1. Alle spese di funzionamento dell'Autorità si provvede mediante apertura di contabilità speciale presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. 2. La contabilità speciale è alimentata mediante mandati informatici, commutabili in quietanze di entrata della stessa contabilità speciale, tratti sul fondo iscritto nell'apposito capitolo istituito ai sensi dell', comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
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