Art. 6
Attribuzioni
In vigore dal 21 lug 2001
1. I pagamenti da imputarsi alla contabilità speciale sono disposti dal Presidente dell'Autorità o, per sua delega, dai dirigenti generali, nell'ambito della competenza dei rispettivi servizi.
2. Sugli ordini di pagamento emessi sia dal presidente che dal direttore generale è apposto, prima dell'esecuzione, il visto del responsabile del servizio amministrazione e contabilità.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-04-09;266#art-6