Art. 10
Variazioni di bilancio
In vigore dal 21 lug 2001
1. Le variazioni al bilancio di previsione, compresi gli storni da uno ad altro capitolo, sono deliberate dal Consiglio che delibera, altresì, le variazioni occorrenti con prelevamento dal fondo di riserva.
2. Sono vietati gli storni tra residui e quelli tra i residui e la competenza e viceversa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-04-09;266#art-10