Art. 15
Rendiconto e controllo della gestione
In vigore dal 21 lug 2001
1. Entro novanta giorni dal termine dell'esercizio, il servizio amministrazione e contabilità predispone il rendiconto delle spese impegnate e di quelle pagate, distinte per unità previsionali di base, anche adottando un sistema di contabilità economica fondata su rilevazioni analitiche per centri di costo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio.
2. Il rendiconto è articolato funzionalmente sulla base dei programmi e degli obiettivi in modo da consentire un adeguato controllo di gestione ed una corretta programmazione finanziaria dell'azione dell'Autorità, occorrendo, anche in corso di esercizio.
3. Nei successivi trenta giorni, il rendiconto approvato, accompagnato da una relazione illustrativa del Presidente è trasmesso, per il tramite dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla Corte dei conti.
4. La relazione illustrativa di cui al comma 3 contiene, in particolare, valutazioni in ordine alla regolarità, economicità, efficienza ed efficacia della gestione, agli obiettivi perseguiti e ai risultati raggiunti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-04-09;266#art-15