Art. 17
Servizio di cassa interno
In vigore dal 21 lug 2001
1. Il Presidente può autorizzare, previa determinazione del Consiglio, l'istituzione di un servizio di cassa interno. L'incarico di economo-cassiere è conferito dal Presidente ad un dipendente in servizio presso l'Autorità per un periodo non superiore a due anni ed è rinnovabile.
2. L'economo-cassiere, inquadrato nella segreteria tecnica, gestisce il fondo di cui all' con il quale provvede, di norma, al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e locali, delle spese postali, per l'acquisto di giornali, e di pubblicazioni periodiche, nonché al noleggio delle vetture necessarie per i compiti istituzionali dell'Autorità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-04-09;266#art-17