Art. 19

Manutenzione dei beni

In vigore dal 21 lug 2001
1. L'economo-cassiere svolge le funzioni del consegnatario. Provvede direttamente alla manutenzione dei beni, arredamenti e materiali in dotazione agli uffici e vigila sulla regolare esecuzione dei servizi appaltati. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'economo-cassiere tiene: a) un registro d'inventario per i mobili e le attrezzature in dotazione agli uffici; b) un registro di carico e scarico per il materiale di facile consumo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-04-09;266#art-19

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