Art. 24
Norme di rinvio
In vigore dal 21 lug 2001
1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio, in quanto compatibili, alle seguenti norme in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359;
decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1988, n. 190;
legge 3 aprile 1997, n. 94;
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 aprile 2001
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Amato
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 7 Giustizia, foglio n. 225
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-04-09;266#art-24