Art. 16

Spese per i servizi in economia

In vigore dal 21 lug 2001
1. Per le spese occorrenti per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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