Art. 14

Liquidazione delle spese

In vigore dal 21 lug 2001
1. La liquidazione delle spese impegnate è effettuata dal servizio amministrativo previo accertamento della regolarità delle forniture, dei lavori eseguiti o dei servizi prestati, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori. 2. La liquidazione delle indennità e di ogni altra competenza ai componenti dell'Autorità, al personale ed agli esperti è effettuata mediante note di pagamento individuali o collettive. Con deliberazioni del Consiglio sono stabilite le regole per la liquidazione delle indennità stesse.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-04-09;266#art-14

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